Operatività
La R.E.I.M. opera in conformità ai fondamenti della Costituzione italiana in materia di libertà di religione e di esercizio del culto, nel quadro normativo di pluralismo confessionale e culturale.
La libertà di religione e di culto è inoltre confermata dai vari pronunciamenti della Corte costituzionale, e garantita dagli articoli 10, 21 (I paragrafo) e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dal diritto internazionale generalmente riconosciuto in materia.
Articoli Costituzione Italiana
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3 (I Paragrafo)
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.
Articolo 4 (II Paragrafo)
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20].
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 10 (I Paragrafo)
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18 (I Paragrafo)
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt. 8, 20].
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19].
Articolo 21 (I Paragrafo)
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Testi utili
(con link dinamico alla visione del documento)
Il ministro di culto – definizione/R. Sarra
I ministri di culto in Italia/P. Cavana
Libertà di culto e associazione – norme urbanistiche/A. Sabato